ASSOCIAZIONE “AMICI DEI MUSEI DI ROVIGO E DEL POLESINE”
“APS Associazione di Promozione Sociale”
STATUTO
(approvato dalle Assemblee straordinarie del 17 settembre, 20 novembre 2015, 25 febbraio 2017 e 25 settembre 2024)
Art. 1 (Denominazione)
- È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “AMICI DEI MUSEI DI ROVIGO E DEL POLESINE”.
Art. 2 (Sede)
- L’Associazione ha sede in Piazza Tienanmen, 1 nel Comune di Rovigo.
- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3 (Finalità)
L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Ha la finalità di accrescere e mantenere vivo nei cittadini l’interesse per i loro Civici Musei, nella consapevolezza che l’amore per l’arte, la cultura e il patrimonio storico, hanno, in ogni tempo e in ogni luogo, migliorato il livello di aggregazione sociale, rafforzato il senso di appartenenza alla comunità, sviluppato la sensibilità umana a beneficio dell’intera società nella sua crescita civile e sociale.
L’Associazione si propone di:
- realizzare attività e progetti nonché formulare proposte che abbiano come obiettivo la valorizzazione del patrimonio museale;
- offrire il proprio concorso per la realizzazione d’interventi intesi alla conservazione del patrimonio museale e di altri beni archeologici, storici e artistici soggetti al D.Lgs. 22.1. 2004 n. 42;
- sostenere ricerche e studi su indicazioni o proposte dei direttori dei musei, degli associati e dei cittadini;
- promuovere in qualsiasi modo e in ogni forma iniziative mecenatistiche a favore dei civici musei di Rovigo e del Polesine;
- patrocinare manifestazioni che possano favorire la conoscenza dei musei;
- promuovere ed organizzare attività a carattere culturale con particolare attenzione alla formazione e all’educazione dei giovani;
- assumere ogni iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, contribuire alla crescita del prestigio, dell’importanza e delle risorse dei civici musei di Rovigo e del Polesine.
Per raggiungere le sue finalità l’Associazione potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, e con altre associazioni culturali operanti nel territorio.
Art. 4 (Soci)
Sono ammesse nell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Comitato esecutivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci in funzione del diverso apporto fornito:
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.
La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, ad eleggere e ad essere eletto alle cariche sociali.
Tutti i soci godono dei medesimi diritti e del diritto di voto nella nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nell’approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale annuale (entro il mese di Febbraio) e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art. 6 (Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Comitato esecutivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Art. 7 (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
– Il Presidente;
– Il Comitato Esecutivo;
– L’Assemblea dei soci;
– L’Organo di Controllo. - Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art. 8 (L’assemblea)
- L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (o messaggio di posta elettronica) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
- L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Comitato esecutivo lo ritiene necessario.
- L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’avviso di convocazione dell’assemblea, con relativo ordine del giorno, viene pubblicato sul sito web dell’associazione (www.amicideimuseidirovigo.it).
Art. 9 (Compiti dell’assemblea)
- L’assemblea deve:
– approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
– eleggere il Comitato esecutivo;
– eleggere il Revisore Unico (organo di controllo);
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato esecutivo.
Art. 10 (Validità delle assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci (presenti anche per delega) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti (anche per delega); scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci (presenti anche per delega).
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Art. 11 (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 12 (Comitato esecutivo)
- Il Comitato esecutivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- È composto da n. 3 membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il Comitato esecutivo, essendo composto da tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il Comitato dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.
- Il Comitato esecutivo provvede a nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.
Art. 13 (Il Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- Il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei voti espressi a scrutinio palese.
- Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
- Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Comitato esecutivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato esecutivo in merito all’attività compiuta.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.
Art. 14 (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. - I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
- L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 15 (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Comitato esecutivo ed approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 16 (Organo di controllo)
- L’organo di controllo è costituito da un revisore unico nominato ogni tre anni dall’Assemblea.
- L’Organo di controllo verifica periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell’ Associazione e ne dà relazione all’Assemblea annuale dei soci.
Art. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10.
- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
Art. 18 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
MODIFICA dell’art.2 CAMBIO DI SEDE
La sede dell’Associazione si è trasferita presso ARCI in Piazza Tienanmen, 1 – 45100 Rovigo dal 25 settembre 2024