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Lo Statuto

ASSOCIAZIONE “AMICI DEI MUSEI DI ROVIGO E DEL POLESINE”
“APS Associazione di Promozione Sociale”


STATUTO
(approvato dalle Assemblee straordinarie del 17 settembre e 20 novembre 2015)

Art. 1 (Denominazione)

  1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “AMICI DEI MUSEI DI ROVIGO E DEL POLESINE”.

Art. 2 (Sede)

  1. L’Associazione ha sede in viale Trieste 29, nel Comune di Rovigo.
  2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 (Finalità)

L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Ha la finalità di accrescere e mantenere vivo nei cittadini l’interesse per i loro Civici Musei, nella consapevolezza che l’amore per l’arte, la cultura e il patrimonio storico, hanno, in ogni tempo e in ogni luogo, migliorato il livello di aggregazione sociale, rafforzato il senso di appartenenza alla comunità, sviluppato la sensibilità umana a beneficio dell’intera società nella sua crescita civile e sociale.
L’Associazione si propone di:

  • realizzare attività e progetti nonché formulare proposte che abbiano come obiettivo la valorizzazione del patrimonio museale;
  • offrire il proprio concorso per la realizzazione d’interventi intesi alla conservazione del patrimonio museale e di altri beni archeologici, storici e artistici soggetti al D.Lgs. 22.1. 2004 n. 42;
  • sostenere ricerche e studi su indicazioni o proposte dei direttori dei musei, degli associati e dei cittadini;
  • promuovere in qualsiasi modo e in ogni forma iniziative mecenatistiche a favore dei civici musei di Rovigo e del Polesine;
  • patrocinare manifestazioni che possano favorire la conoscenza dei musei;
  • promuovere ed organizzare attività a carattere culturale con particolare attenzione alla formazione e all’educazione dei giovani;
  • assumere ogni iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, contribuire alla crescita del prestigio, dell’importanza e delle risorse dei civici musei di Rovigo e del Polesine.

Per raggiungere le sue finalità l’Associazione potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, e con altre associazioni culturali operanti nel territorio.

Art. 4 (Soci)

Sono ammesse nell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Comitato esecutivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci in funzione del diverso apporto fornito:
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.
La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, ad eleggere e ad essere eletto alle cariche sociali.
Tutti i soci godono dei medesimi diritti e del diritto di voto nella nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nell’approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale annuale (entro il mese di Febbraio) e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Comitato esecutivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 7 (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    – Il Presidente;
    – Il Comitato Esecutivo;
    – L’Assemblea dei soci;
    – L’Organo di Controllo.
  2.  Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 (L’assemblea)

  1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (o messaggio di posta elettronica) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Comitato esecutivo lo ritiene necessario.
  4. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  5. L’avviso di convocazione dell’assemblea, con relativo ordine del giorno, viene pubblicato sul sito web dell’associazione (www.amicideimuseidirovigo.it).

Art. 9 (Compiti dell’assemblea)

  1. L’assemblea deve:
    – approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
    – fissare l’importo della quota sociale annuale;
    – determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    – approvare l’eventuale regolamento interno;
    – deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
    – eleggere il Comitato esecutivo;
    – eleggere il Revisore Unico (organo di controllo);
    – deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato esecutivo.

Art. 10 (Validità delle assemblee)

  1.  L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
  3. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci (presenti anche per delega) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti (anche per delega); scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci (presenti anche per delega).
  4. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Art. 11 (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 12 (Comitato esecutivo)

  1. Il Comitato esecutivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. È composto da n. 3 membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  3. Il Comitato esecutivo, essendo composto da tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  4. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  5. Il Comitato dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.
  6. Il Comitato esecutivo provvede a nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.

Art. 13 (Il Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. Il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei voti espressi a scrutinio palese.
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
  5. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Comitato esecutivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato esecutivo in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    – quote e contributi degli associati;
    – eredità, donazioni e legati;
    – contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documendocumentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    – contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    – proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    – erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    -entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    – altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
  4. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 (Rendiconto economico-finanziario)

  1.  Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Comitato esecutivo ed approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 16 (Organo di controllo)

  1. L’organo di controllo è costituito da un revisore unico nominato ogni tre anni dall’Assemblea.
  2. L’Organo di controllo verifica periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell’ Associazione e ne dà relazione all’Assemblea annuale dei soci.

Art. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10.
  2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 18 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

MODIFICA dell’art.2  CAMBIO DI SEDE

La sede dell’Associazione si è trasferita presso ARCI  in viale Trieste ,29 45100 Rovigo dal 19 febbraio 2017